Il presente regolamento (di seguito, “Regolamento”) stabilisce le modalità di partecipazione alla vita associativa
dell’associazione Comunità Energetica Rinnovabile Maranello / Fiorano (“Associazione”), nonché il funzionamento
e le prerogative dei suoi organi, in applicazione e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto dell’Associazione, la quale
è pertanto retta, oltre che dalle disposizioni dello Statuto, dal presente Regolamento, che vincola tutti gli associati alla
stessa (in seguito “Associati”).
Il presente Regolamento (i) è specificamente volto al perseguimento degli scopi sociali dell’Associazione, quali
determinati dall’art. 3 dello Statuto, a diretto vantaggio degli Associati e (ii) trova applicazione nei riguardi di tutte le
Configurazioni dell’Associazione così come definite dall’art. 4 dello Statuto e dal successivo art. 2. salvo i casi di
eventuali pattuizioni specifiche che gli Associati potranno all’occorrenza disciplinare all’interno di uno specifico
regolamento (il “Regolamento di Configurazione”).
2.1 – Costituzione della Configurazione
Le Configurazioni vengono costituite con delibera dell’Amministratore Unico sulla base (i) del modello economico
(business plan) che individua la fattibilità economica dell’operazione ed (ii) eventuali ulteriori documenti ancillari che
dettaglino le caratteristiche specifiche applicabili alla singola Configurazione (di seguito la “Determina di
Configurazione”).
2.2 – Modalità di presentazione ed accettazione delle domande di adesione
Le richieste di iscrizione all’Associazione (di seguito le “Domande di Adesione”) da parte degli interessati possono
essere presentate e trasmesse dagli stessi direttamente all’Associazione e/o per il tramite di soggetti da quest’ultima
incaricati.
L’accettazione o meno di ciascuna Domanda di Adesione da parte dell’Amministratore Unico avverrà in funzione della
corretta verifica dei requisiti di cui allo Statuto ed alla quantità di energia in disponibilità della singola Configurazione al
momento della presentazione della domanda stessa. Pertanto, non potranno essere accettate le Domande di Adesione
pervenute in seguito al raggiungimento di un livello di saturazione, ossia un livello di condivisione dell’energia
potenzialmente prodotta dall’impianto in disponibilità dell’Associazione, pari al 120%, salvo diverse indicazioni da parte
dell’Amministratore Unico.
Con la Domanda di Adesione, il sottoscrittore presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini necessari
al raggiungimento dello scopo associativo, ivi incluso, nel rispetto della normativa applicabile, il trattamento dei medesimi
anche da parte di terzi per l’espletamento delle procedure necessarie alla gestione ed esecuzione dei contratti di cui
l’Associazione è parte, necessari al perseguimento dello scopo statutario.
2.3 – Fondatore della Configurazione
L’Amministratore Unico dell’Associazione avrà la facoltà di riconoscere per ciascuna Configurazione un fondatore della
Configurazione stessa (anche “Fondatore della Configurazione”).
Il Fondatore della Configurazione può:
• promuovere la nascita della Configurazione;
• indicare un nome della Configurazione;
• promuovere lo sviluppo della Configurazione attraverso l’identificazione di nuovi siti da destinare alla
produzione di energia rinnovabile;
2.4 – Gestione economica
Ogni Configurazione gestisce le entrate di propria competenza e sarà dotata di un proprio conto di pagamento.
2.5 – Scioglimento della Configurazione
Nel caso di criticità o temi specifici di interesse di una singola Configurazione, l’Amministratore Unico convoca una
assemblea limitata agli Associati della singola Configurazione, al fine di individuare possibili soluzioni, azioni e/o
opportunità.
In caso di criticità riscontrate per le quali non si siano trovate le opportune soluzioni, l’Amministratore Unico avrà la
facoltà di deliberare circa lo scioglimento della Configurazione. Tale scioglimento potrà avvenire anche in caso di gravi
difformità e violazioni sia delle norme statutarie che di quelle previste dal presente Regolamento.
Gli Associati della Configurazione saranno automaticamente esclusi dalla compagine sociale dell’Associazione.
3.1 – Rimborso spese
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 12 dello Statuto, l’Amministratore Unico ha diritto ad un rimborso spese forfettario
pari a euro cinquecento/00 [500,00 € annui] ed eventuali ulteriori spese eccedenti sostenute in relazione alla carica che
saranno autorizzate dall’Assemblea degli Associati.
Resta fermo che l’Amministratore Unico potrà, a propria discrezione, ridurre o rinunciare al suddetto importo in caso di
indisponibilità di cassa.
3.2 – Prerogative specifiche
a) Impianti
L’Amministratore Unico valuta e prende i necessari provvedimenti per il migliore, più efficace ed efficiente
perseguimento degli scopi associativi, in particolare in merito allo sfruttamento degli impianti a fonte rinnovabile (gli
“Impianti”) in applicazione della normativa incentivante applicabile.
b) Contratti
All’ Amministratore Unico compete ogni potere in merito alla stipula, esecuzione, gestione e risoluzione dei contratti
e accordi necessari al perseguimento dello scopo associativo e al funzionamento dell’Associazione stessa.
In particolare, compete all’Amministratore Unico ogni decisione in merito a contratti, accordi e obbligazioni di
qualsivoglia natura che garantiscono all’Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
i) la disponibilità degli Impianti;
ii) i servizi necessari all’ottenimento e distribuzione agli Associati dei benefici in applicazione della relativa
normativa;
iii) in generale, tutti i servizi necessari al funzionamento dell’Associazione stessa;
iv) la costituzione di una nuova Configurazione.
c) Ripartizione del beneficio economico derivante dal servizio per l’autoconsumo diffuso
In sede di creazione di una nuova Configurazione, all’Amministratore Unico compete, inter alia, l’approvazione,
mediante la Determina di Configurazione, delle modalità e dei criteri di ripartizione dei contributi economici derivanti
dall’energia condivisa per ciascuna Configurazione, al netto dei costi che l’Associazione dovrà sopportare per l’avvio
e l’operatività della stessa.
Tale ripartizione viene stabilita sulla base delle esigenze e necessità dell’Associazione e di ciascuna Configurazione,
ai fini del perseguimento dello scopo associativo, dell’andamento economico dell’Associazione e delle singole
Configurazioni, e della normativa applicabile.
d) Referente
In coerenza con quanto previsto dalla normativa applicabile, l’Amministratore Unico assume il ruolo di Referente.
Ai sensi di quanto disposto dall’art 11.2 dello Statuto, ciascun Associato, laddove previsto, è tenuto a versare, all’atto
dell’iscrizione, la relativa quota associativa alla Configurazione di appartenenza.
Salvo non espressamente definito nello specifico Regolamento di Configurazione, il presente Regolamento disciplina che
la quota associativa è nulla/pari ad euro 0 per ciascuna Configurazione facente parte dell’Associazione e per ciascuna
categoria di Associato descritta nello Statuto.
L’Amministratore Unico delibera sulle eventuali modifiche al presente Regolamento provvedendo in tal caso a dare
tempestiva comunicazione agli Associati circa l’avvenuta approvazione ed entrata in vigore del nuovo Regolamento,
allegando alla comunicazione il testo dello stesso.
6.1 – Tempistiche di erogazione dei contributi eventualmente spettanti all’Associazione
In accordo con quanto disposto nel Decreto CACER e TIAD e nelle Regole operative per l’accesso al servizio per
l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR emanate dal GSE (anche “Regole Operative GSE”) al paragrafo 2.2.2,
l’Associazione riceverà i contributi secondo il meccanismo che segue:
a) Ogni anno un acconto mensile, determinato sulla base di una stima dell’energia elettrica condivisa
incentivabile e della tariffa premio spettante ai sensi di quanto disposto dalle Regole Operative GSE
(“Acconto”). Tale Acconto sarà versato dal GSE entro la fine del secondo mese successivo al mese di
competenza;
b) a partire dall’anno successivo al primo e per ogni anno successivo, il saldo del contributo economico di
incentivazione effettivamente spettante sulla base delle misure di energia trasmesse in corso d’anno al GSE
dai gestori di rete e decurtato dai precedenti Acconti versati (“Conguaglio”). Tale Conguaglio sarà versato
dal GSE entro il 30 Giugno dell’anno successivo a quello di competenza.
Resta inteso che qualora il GSE non disponga di misure valide trasmesse dai gestori di rete ai fini del calcolo del contributo
economico di incentivazione, il Conguaglio sarà versato entro la fine del secondo mese successivo a quello di ricezione
delle suddette misure.
6.2 – Modalità e tempistiche di riconoscimento dei contributi eventualmente spettanti ai membri
dell’Associazione
Il calcolo ed il successivo versamento del beneficio eventualmente spettante ai membri dell’Associazione saranno
effettuati, su base annuale, a seguito dell’avvenuto incasso dei contributi di Conguaglio che saranno versati ai sensi di
quanto disposto dalle Regole Operative GSE e descritto al precedente art. 6.1 lettera (b).
In caso di spettanza, i contributi saranno versati a mezzo bonifico bancario ovvero mediante diverse modalità indicate
dall’Associato al momento della presentazione della Domanda di Adesione.
6.3 – Criterio di calcolo dei contributi eventualmente spettanti ai membri dell’Associazione
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 6.2 dello Statuto, gli Associati si dividono in:
• Associati Platinum coloro che hanno la titolarità di un impianto o più impianti di produzione di energia
rinnovabile messi nella disponibilità della relativa Configurazione di appartenenza.
• Associati Gold coloro che partecipano all’investimento necessario alla costruzione di uno o più impianti di
produzione di energia rinnovabile.
• Associati Silver coloro che condividono i propri consumi di energia elettrica all’interno di ciascuna
Configurazione.
La redistribuzione dei contributi economici derivanti dal servizio per l’autoconsumo diffuso avverrà ai sensi del principio
disposto dal DM CACER all’articolo 3, comma 2, lettera g), pertanto il beneficio economico derivante dall’eventuale
importo della tariffa premio eccedentario rispetto ai valori soglia che seguono (di seguito “Valori Soglia”):
• 55%, nei casi di accesso alla sola tariffa premio;
• 45%, nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale
sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove
sono ubicati gli impianti per la condivisione. Tale importo è altresì definito dalle regole Operative al paragrafo 2.2.2.1.3
(di seguito “Importo Eccedentario”).
Ne deriva che, per singola Configurazione:
• ai consumatori diversi dalle imprese potrà essere redistribuito tutto ed il solo Importo Eccedentario;
• tale Importo Eccedentario verrà redistribuito agli Associati Silver diversi dalle imprese proporzionalmente al
contributo realizzato da questi ultimi nel computo dell’energia condivisa totale ora per ora;
• l’Importo Eccedentario non potrà essere oggetto di redistribuzione alle imprese iscritte all’Associazione in
qualità di Associati Silver;
• il beneficio economico derivante dall’eventuale importo della tariffa premio non eccedentario rispetto ai Valori
Soglia sarà destinato, nella misura di quanto di volta in volta descritto nella relativa Determina di
Configurazione, alla copertura dei costi connessi all’avvio e al mantenimento dell’operatività dell’Associazione
anche per il tramite di accordi in essere tra quest’ultima e terze parti.